Art. 6.
(Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale).

      1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, previste dal numero 48 dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nei territori rientranti negli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che hanno assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga

 

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alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.
      2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile anche in favore delle aziende che anticipano l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.
      3. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 1 e 2, e il periodo di chiusura di cui al comma 6 sono assunti a riferimento per l'intero triennio successivo ai sensi del comma 8.
      4. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Restano a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione a favore dell'INPS.
      6. I benefìci di cui al comma 1 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.
      7. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1 devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare in esercizio per un periodo di almeno sessanta giorni, corredata da un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione
 

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anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.
      8. Le aziende di cui al comma 1 possono usufruire dei benefìci di cui al presente articolo per un triennio.
      9. Alla scadenza del periodo di cui al comma 8, nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività; in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva.
      10. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione delle agevolazioni contributive di cui al presente articolo.
      11. Il rimborso all'INPS, di cui al comma 10, è calcolato tenendo conto:

          a) dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni contributive di cui al comma 1;

          b) dei relativi contributi a favore dell'Istituto stesso, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del comma 1.

      12. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando

 

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l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      13. Con provvedimento legislativo di variazione di bilancio, gli eventuali incrementi delle entrate relative all'IRPEF, derivanti, nel triennio 2006-2008, dalla proroga dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, possono, in deroga alle disposizioni contabili vigenti, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 12.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.